A.P.S. MASSIMA SICUREZZA C.F. 91113110729
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MASSIMA SICUREZZA”
Il giorno 01 del mese di Ottobre dell’anno 2013 in Putignano (BA) alla Via Galilei, n.17, presso la sede sociale, previa rinunzia di testimoni d’accordo tra loro sono comparsi i Signori:
Mezzapesa Giacomo Presidente;
Jaje Justina Vice Presidente;
Bianco Vincenzo Tesoriere.
I suddetti componenti di cittadinanza italiana, la cui identità personale e piena capacità giuridica sono certi, ribadita la rinunzia di testimoni, dichiarano e convengono quanto di seguito.
Art. 1 – I Signori suddetti dichiarano di costituire come col presente atto costituiscono, l’associazione denominata “Massima Sicurezza” di seguito definita per brevità, “Associazione”.
Art. 2 – L’associazione ha sede in Putignano alla via Galilei, 17 – Putignano (BA). L’Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apartitica ed è basata sul volontariato. Scopo dell’Associazione è la divulgazione della cultura della Sicurezza sul lavoro, privacy, haccp, antiriciclaggio, esercitata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori operanti sul territorio della Puglia avviata mediante la consulenza, l’informazione, la formazione e altre attività connesse avente come obiettivo quello di ottenere l’eliminazione dei rischi connessi alle discipline sopramenzionate, nonché a dare impulso ad altre simili iniziative a livello Nazionale. .
Art. 3 – L’Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Comparenti si allega al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 4 – Sono organi dell’Associazione:
Il Consiglio Direttivo;
Il Collegio Arbitrale;
L’Assemblea generale dei soci.
Art. 5 – A comporre il primo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al 31.12.2016 vengono nominati i Signori:
– Presidente : Mezzapesa Giacomo
– Vice-Presidente: Jaje Justina
– Tesoriere: Bianco Vincenzo
I predetti Consiglieri accettano e potranno essere rieletti.
Art. 6 – Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2013.
Letto, confermato e sottoscritto in Putignano il 01 Ottobre 2013
In allegato contrassegnato dalla lettera “A” lo Statuto dell’Associazione.
Seguono firme _______________________________
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STATUTO (allegato “A”)
Art. 1) Sede e denominazione
Ef costituita lfAssociazione gMASSIMA SICUREZZAh, con sede in Putignano alla Via Galilei, 17. La collocazione della sede nellfambito dello stesso Comune viene decisa con deliberazione dellforgano amministrativo. Eventuali sedi secondarie o filiali potranno essere fissate con deliberazione dellforgano amministrativo che ne nomina il referente responsabile. LfAssociazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
Art. 2) Scopi e finalità
Lfassociazione, nel rispetto della Costituzione, della legislazione Statale e delle direttive dellfUnione Europea, si prefigge lo scopo di divulgare la cultura della Sicurezza e igiene sul lavoro, privacy, haccp, antiriciclaggio nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori pubblici e privati attraverso la ricerca, lo studio, la consulenza, lfinformazione e la formazione sulla legislazione nazionale, i regolamenti, la giurisprudenza, la prassi, le direttive comunitarie e il diritto internazionale, le norme tecniche e sanitarie, i sistemi di gestione (S.G.S.L.), nonché attraverso sollecitazioni nei confronti dei datori di lavoro finalizzate allfadeguamento alla normativa antinfortunistica vigente e al miglioramento nel tempo delle condizioni e dei livelli di sicurezza. Tale attività, oltre a dare impulso ad altre simili iniziative a livello nazionale, potrebbe rendere un valido contributo ad alta utilità sociale. Il raggiungimento dello scopo dellfAssociazione viene perseguito attraverso lfattuazione e la promozione delle seguenti attività:
· Individuazione, studio e divulgazione dei fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione;
· Studio e divulgazione di procedure atte al miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro con la ricerca e lo studio di tematiche inerenti le discipline meglio specificate nel primo capoverso, prevedendo anche la pubblicazione dei risultati;
· Individuazione di contributi pubblici ed ogni agevolazione fiscale e previdenziale, connessi agli investimenti per lfadeguamento alla normativa o per migliorare i livelli di sicurezza, nonché la divulgazione delle informazioni per il reperimento dei relativi bandi o fonti;
· Individuazione di fornitori di dispositivi di protezione individuale, attrezzature conformi alla normativa antinfortunistica a tariffe vantaggiose per gli associati e terzi richiedenti;
· Individuazione di professionisti quali: avvocati per la difesa in sede penale o civile per rivalse Inail, medici del lavoro per la sorveglianza e consulenza sanitaria, consulenti del lavoro per l’applicazione pratica della normativa, tecnici per la valutazione e misurazione di determinate fonti di rischio es. chimici, rumore, vibrazioni;
· Individuazione di società di consulenza ed assistenza per gli adeguamenti burocratici a tariffe vantaggiose per gli associati e terzi richiedenti;
· Individuazione degli istituti di formazione accreditati/riconosciuti in materia antinfortunistica a tariffe vantaggiose, anche in convenzione;
· Realizzazione di iniziative e incontri formativi per migliorare il grado di istruzione, informazione, formazione, partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e di tutti i cittadini interessati utilizzando lo strumento della formazione extra scolastica;
· Attuazione e sostegno delle iniziative che sono principalmente dirette allo sviluppo della cultura della prevenzione e protezione dai rischi al fine di favorire e promuovere unfampia aggregazione sociale;
· Promozione per l’introduzione dei sistemi di gestione sicurezza lavoro (es.SGSL) ed etico-sociale da integrare eventualmente nei sistemi di gestione certificati, ove esistenti, anche in collaborazione o convenzione con Enti pubblici;
· Realizzare e distribuire propri audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o strumento multimediale riconducibili alla sicurezza;
· Ricercare la cooperazione e la collaborazione con persone singole, associazioni ed istituzioni pubbliche e private perseguenti i medesimi o analoghi scopi;
· Esercitare attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in via ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
· Rappresentare gli iscritti presso le istituzioni, enti pubblici e privati di ogni genere, tavoli di concertazione, commissioni, comitati, organizzazioni sindacali, al fine di partecipare, a titolo consultivo, al raggiungimento di accordi, protocolli di intesa, etc. in materia di sicurezza.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione, nei limiti di legge, può:
a) Svolgere iniziative di promozione culturale, ricreativa e sociale;
b) Promuovere, organizzare e partecipare attivamente a saloni, mostre, rassegne, convegni e manifestazioni simili;
c) Esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati stipulando apposite polizze assicurative secondo la normativa vigente.
d) Organizzare incontri o corsi di formazione, congressi, seminari, meeting, dibattiti e tutto quanto possa risultare di interesse ed utilità nel settore inerente la sicurezza;
e) Creare e gestire un sito internet nel quale verranno pubblicate le attività istituzionali;
f) Stipulare convenzioni con istituti di credito per l’erogazione di finanziamenti agevolati finalizzati all’acquisizione di beni e servizi connessi alla sicurezza;
g) Stipulare convenzioni a favore degli associati con fornitori di attrezzatura conforme alla normative meglio indicate nel primo capoverso;
h) Stipulare convenzioni con istituti assicurativi, agenti, brokers assicurativi al fine di stipulare polizze per la copertura della responsabilità civile individuale;
i) Promuovere azioni giudiziarie e intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’Associazione;
j) Intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione;
k) Ricorrere in sede amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi in materia di sicurezza;
l) Intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art.9 della L. 7/8/90, n. 241;
m) Ogni altra attività connessa al miglior espletamento dello scopo sociale.
Per le attività sopraindicate lfAssociazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri associati. In caso di particolare necessità, lfAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o continuativo, anche ricorrendo a propri associati.
La normativa di riferimento è: Sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08 smi) – Sicurezza Privacy (D. lgs. 196/03) – Sicurezza Haccp (Reg. CE 852/04 smi) – Sicurezza Antiriciclaggio (D. lgs. n. 231 del 21/11/07).
LfAssociazione non ha scopo di lucro.
Art. 3) Durata
1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 4) Patrimonio Sociale e Conferimenti
Il patrimonio sociale potrà essere costituito dalle quote associative e dalle quote annuali o straordinarie versate dagli associati e depositate presso le casse sociali e da qualsiasi liberalità e contributi devoluti da terzi, soggetti pubblici o privati, destinati agli scopi sociali e dai beni e finanziamenti acquisiti. I beni immobili di proprietà dellfassociazione non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole dellfAssemblea.
Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.
Art. 5) Soci
Fanno parte dellfAssociazione: a) Soci Fondatori, coloro che hanno fondato lfAssociazione; b) Soci Ordinari effettivi suddivisi in due sezioni:
- Nella sezione “datori di lavoro” vengono iscritte le imprese in qualsiasi forma costituite, i lavoratori autonomi e gli enti privati e pubblici, interessati alle attività ed agli scopi dell’Associazione;
- Nella sezione “lavoratori” vengono iscritte tutte le persone fisiche interessate alle attività ed agli scopi dell’Associazione.
c) Soci Onorari, tutte quelle persone fisiche alle quali il Consiglio Direttivo proponga di attribuire tale qualità in relazione alle loro attività in favore dei principi e degli scopi dellfAssociazione. La nomina dei soci onorari è rimessa esclusivamente al Consiglio Direttivo; d) Soci sostenitori e) Soci Benemeriti, coloro che sono eletti per particolari elargizioni a qualsiasi titolo erogate a favore dellfAssociazione di cui hanno accresciuto il Patrimonio; Solo i Soci Ordinari, anche se Soci Fondatori, possono accedere alle cariche sociali, hanno diritto di voto e vale il principio di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire lfeffettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
1. La domanda di iscrizione va presentata al Consiglio Direttivo con lfindicazione delle generalità, del codice fiscale e della residenza o domicilio.
2. Il socio si dovrà impegnare allfatto della domanda di iscrizione allfAssociazione ad osservare lo Statuto, i regolamenti e i deliberati dellfassemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo decide con provvedimento motivato nella sola ipotesi di rifiuto della domanda.
4. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrario alle norme del presente statuto. Il socio può recedere in ogni momento dallfAssociazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, salvo lfobbligo di versamento delle quote sociali dellfanno in corso e dellfanno arretrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. Può essere dichiarato decaduto il socio che perde i requisiti di cui al presente articolo o che non versi la sua quota nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Lfesclusione del socio comporta lfimmediata cessazione di ogni rapporto con lfAssociazione a far data dal provvedimento di espulsione.
6. Nel caso di espulsione, decadenza ovvero di recesso da parte del socio, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dellfAssociazione rimangono acquisite allfAssociazione e non potrà vantare diritti su fondi, proprietà e interessi dellfAssociazione.
7. Nella sede dellfAssociazione sono tenuti il libro dei soci e gli altri libri sociali e contabili che saranno aggiornati ad iniziativa del Segretario dellfAssociazione. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali.
TITOLO II – ORGANI
Art. 6) Organi
1. Organi dellfAssociazione sono lfAssemblea degli iscritti, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei revisori contabili o revisore Unico ed il Collegio dei Probiviri
Art. 7) Assemblea
1. Lfassemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria degli iscritti si riunisce ogni anno per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e la relazione del Presidente. Ciascun iscritto può presentare al Segretario mozioni ed ordini del giorno, che saranno posti in discussione dopo la relazione del Presidente.
3. L'Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dellfesercizio sociale precedente, mediante affissione di avviso nella bacheca dellfAssociazione almeno quindici giorni prima della data fissata.
4. Lfassemblea ordinaria elegge ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
5. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria deliberano a maggioranza semplice degli intervenuti, tranne nei casi in cui è prevista una diversa maggioranza.
6. L’Assemblea delibera sulla decadenza del Consiglio Direttivo per gravi motivi o violazione dello Statuto, con la maggioranza dell’80% dei soci presenti in assemblea e comunque con un quorum non inferiore alla metà dei soci effettivi iscritti; l'Assemblea delibera, altresì, sugli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo.
7. L’assemblea straordinaria si occupa delle materie non devolute all’Assemblea ordinaria.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata mediante affissione di avviso nella Bacheca, almeno dieci giorni prima della data fissata.
9. Nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di luglio o dell'Assemblea Straordinaria, a ciò provvederà il Segretario o 1/3 dei soci effettivi.
10. I membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Probiviri sono eletti tra tutti gli iscritti all'Associazione ogni quattro anni dallfAssemblea ordinaria e sono rieleggibili.
11. Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo verranno utilizzate separate schede bianche vistate dal Segretario.
12. Nell'aula delle elezioni deve essere esposto all'apertura del seggio l'elenco degli iscritti allfAssociazione, nonché l'elenco di coloro che tra gli iscritti sono disponibili ad accettare la carica a membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri. Ogni socio effettivo ha diritto a un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro associato o da persona allfuopo nominata. Ogni associato, o suo rappresentante, non può avere più di una delega. Ogni associato potrà indicare sulla propria scheda il nominativo e/o nominativi, compresi nellfelenco degli iscritti allfAssociazione, per lfelezione dei membri del Consiglio Direttivo e n. 3 nominativi per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, nelle rispettive votazioni. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione allfAssociazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quello che risulta più anziano secondo lfetà anagrafica.
Art. 8) Il Presidente
1. Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla costituzione, elegge al proprio interno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente dellfassociazione. Lfelezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e nel caso in cui nessun candidato ottenga il quorum dopo i primi tre scrutini lfelezione del Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti, ha la rappresentanza dell'Associazione e non è immediatamente rieleggibile. Il Presidente nomina il Vice-Presidente ed un Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice-Presidente rimangono in carica per lfintero mandato del Consiglio Direttivo e decadono con lfinsediamento del nuovo Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria; convoca il Consiglio Direttivo; presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente esegue i provvedimenti dellfAssemblea e del Consiglio Direttivo nomina .
4. Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo del Presidente, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni.
5. Nel caso di vacanza, di impossibilità o di dimissioni del Presidente subentra il Vice-Presidente per l'assolvimento del soli compiti di ordinaria amministrazione ed in caso di impedimento anche di quest'ultimo il consigliere più anziano, così come previsto dal comma 12 dell’art.7, escluso il segretario.
Art. 9) Il Consiglio Direttivo
1. Consiglio Direttivo è composto da n. 3 membri eletti dall'Assemblea incluso il Presidente e dura in carica un quadriennio, ed i suoi membri sono rieleggibili. Di esso fanno parte i Soci Fondatori e ordinari, eletti dallfassemblea, in regola con il pagamento della quota sociale.
3. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente il quale rappresenta lfAssociazione, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente ed il Tesoriere che cura lfamministrazione. Lo stesso Consiglio nomina anche il Segretario sempre per la durata del quadriennio con la possibilità di nuova nomina per gli anni successivi, scegliendolo tra i soci. Si riunisce su iniziativa del Presidente ogni volta questfultimo lo ritenga necessario o quando ne sia fatto richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri e comunque quattro volte allfanno; La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a cura del Presidente mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, recante lfindicazione della data e ora, dellfordine del giorno, della sede della riunione ovvero delle sedi collegate nel caso di riunione in teleconferenza; esso è validamente riunito in prima convocazione dal Presidente o, in mancanza, dal Vice-Presidente allfuopo delegato, dal Segretario o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza del Presidente o, in mancanza, del Vice- Presidente allfuopo delegato, del Segretario e di almeno un Consigliere; in caso di mancanza del Segretario, il Presidente potrà nominare un sostituto provvisorio se vi è almeno la presenza di altri due membri del Consiglio Direttivo.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri intervenuti; il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto, nelle votazioni palesi in caso di parità di voti quello del Presidente ha valore doppio, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta. Non è ammessa la delega.
5. Il Consiglio Direttivo procede alla elezione del Presidente e del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
6. Il Consiglio Direttivo può, altresì, essere convocato ad iniziativa di ciascun componente con preavviso, anche orale, di tre giorni, in casi di urgenza.
7. Il Consiglio Direttivo può procedere alla formazione di Comitati Esecutivi per l’attuazione di deliberazioni del Consiglio e di Commissioni di Lavoro o di Studio per la realizzazione delle finalità dell'Associazione scegliendone i componenti tra gli iscritti.
8. Nel caso di cessazione della carica per dimissioni o per qualsiasi altro motivo di un componente del Consiglio Direttivo, ad esso subentrerà il candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di non accettazione quello immediatamente successivo ed in caso di parità di voti sarà preferito il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione. Nel caso di cessazione della carica, per qualunque motivo, di più di un componente, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione del Consiglio Direttivo, purché la maggioranza rimanga costituita da consiglieri eletti dall’assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno richiedere al Presidente, o a chi ne fa le veci, la convocazione dell’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono meno tutti i componenti del Consiglio Direttivo l’assemblea deve essere convocata con urgenza e senza indugio dal Presidente uscente.
Art. 10) Organo di controllo contabile
Lfassociazione può nominare un collegio dei revisori contabili o, in alternativa, un Revisore unico. Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi. I membri del Collegio dei revisori contabili o il Revisore unico sono nominati dallfAssemblea dei soci. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo. I revisori sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dellfAssemblea dei soci. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i revisori nominati dallfassemblea dei soci successiva allfevento. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio dei revisori contabili e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I revisori devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo. Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio dei revisori contabili, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio. Il collegio dei revisori contabili, o il Revisore unico, ha il compito di controllare sulla regolare tenuta della contabilità dellfassociazione e sulla corretta esposizione delle voci di bilancio, fare osservazioni ed esprimere pareri contabili al Consiglio direttivo, redigere la relazione di revisione contabile ed illustrare la stessa durante lfAssemblea annuale per lfapprovazione del bilancio dellfesercizio di riferimento.
Art. 11) Il Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dallfAssemblea da individuare tra gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi e avrà pari durata del Consiglio direttivo.
2. I Probiviri provvedono alla nomina del loro Presidente dandone comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione. Operano collegialmente e decidono a maggioranza semplice.
3. Compito del Collegio dei Probiviri è la soluzione delle controversie tra i soci, decidere sulle impugnazioni alle espulsioni degli stessi disposte dal Consiglio Direttivo, nonché vigilare sull’osservanza delle norme statutarie.
4. Il ricorso avverso il provvedimento di espulsione del socio deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere indirizzato e presentato, entro trenta giorni, al Collegio del Probiviri.
5. Il Collegio dei Probiviri, sentiti il Consiglio Direttivo ed il socio ricorrente, assunte se del caso, le più ampie informazioni, decide entro quaranta giorni dalla ricezione del ricorso e giudicherà gex bono et aequoh senza formalità di procedura. La decisione sarà inappellabile.
Art. 12) Compensi e rimborsi spese
Per le cariche sociali non è dovuto alcun compenso. Ef fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, anche determinate in modo forfettario, dal Presidente e dal Consiglio direttivo per la partecipazione alle riunioni, per le attività di rappresentanza o per altri particolari incarichi. Al Presidente, al vice-Presidente, ai consiglieri o ai soci ai quali sono attribuiti dal Consiglio Direttivo particolari incarichi (quali ad es. la direzione di corsi o convegni, la direzione e redazione di periodici e di pubblicazioni, la direzione di commissioni, la partecipazione a comitati scientifici, ecc) sono riconosciuti compensi con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono attribuiti.
TITOLO III - BILANCIO ANNUALE
Art. 13) Esercizio finanziario
1 L’esercizio finanziario sociale coincide con l’anno solare e si chiude annualmente al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione dell’inventario, del bilancio e della previsione di spese per l’esercizio successivo a norma di legge.
3. Il bilancio dovrà essere approvato dallfAssemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 30 Aprile dellfanno successivo.
4. Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non completamente utilizzati nel corso dell’esercizio precedente, il Consiglio Direttivo indicherà all’Assemblea la possibile utilizzabilità per l’esercizio successivo. L’Assemblea deciderà il suo utilizzo.
5. Non è mai consentita la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci.
Art. 14) Tutela della proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale conseguiti da ogni associato singolarmente, ovvero separatamente rispetto all’Associazione e alle attività dell’associato all’interno dell’associazione, sono e rimarranno proprietà esclusiva di ciascun associato. Gli stessi possono cedere all’Associazione su licenza i suddetti diritti di proprietà qualora siano considerati adeguati nell’ambito di specifiche iniziative (pubblicazioni, brevetti, marchi, ecc.). L’approvazione di tale accordo è di competenza del Consiglio Direttivo che definirà termini e condizioni. L’Associazione può a sua volta produrre, nell’ambito delle sue attività, prodotti e servizi su cui potrà vantare proprietà intellettuale. In tal caso l’Associazione può effettuare tutti i passi necessari per tutelare tale proprietà, quali la registrazione di brevetti o marchi, o altro intervento utile e necessario in accordo con la legislazione vigente. L’Associazione può cedere su licenza tali proprietà intellettuali.
TITOLO IV - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 15) Procedimento di scioglimento
1. Lo scioglimento volontario dellfAssociazione è deliberato dallfAssemblea. Per la delibera sarà necessaria: in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci personalmente presenti o per delega, e i due terzi dei voti favorevoli; in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, personalmente presenti o per delega, e la metà più uno dei voti favorevoli.
2. L’Assemblea con la delibera di scioglimento nominerà un liquidatore fra gli associati ovvero nella persona di un professionista esterno.
3. Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell’Associazione.
4. Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dellfAssociazione saranno devolute in favore di altre associazioni aventi fini di utilità sociale nel campo dellfassistenza agli infortunati sul lavoro o colpiti da malattie professionali e/o alle famiglie dei lavoratori deceduti a seguito degli stessi eventi, come previsto dalla normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale.
TITOLO V - NORME FINALI
Art. 16)
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni codicistiche e speciali in tema di Associazioni non riconosciute. Per le modifiche allo Statuto occorre la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti all’Assemblea e comunque non meno di ¼ degli iscritti all'Associazione in regola con il pagamento della quota associativa.
Putignano,
L.C.S.
Sig. Mezzapesa Giacomo - Presidente
Sig.ra Jaje Justina – Vice-Presidente
Dott. Vincenzo Bianco - Segretario
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