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PREMESSA
A partire dal 22 aprile 2006 i professionisti dell'area giuridica economica e lavoristica, tra cui consulenti del lavoro, dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive attività, i nuovi adempimenti introdotti dalla normativa c.d. antiriciclaggio.
In via preliminare, è opportuno riepilogare brevemente l'iter normativo che ha portato all'introduzione nell'ordinamento italiano i nuovi obblighi in materia di lotta al riciclaggio del denaro. Le nuove competenze sottolinenano ancora una volta il fondamentale ruolo che i consulenti del lavoro e i professionisti dell'area giuridico-economica sono chiamati a svolgere a difesa della fede pubblica.
In modo organico si è iniziato a parlare di norme antiriciclaggio con l'emanazione della direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre '01, che ha modificato la direttiva 91/308/CEE razionalizzando le regole della prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ed estendendo gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio ad altre categorie di professionisti.
Con L. 14/03 è stata recepita la citata direttiva e con D.Lgs. 20 febbraio '04 n. 56 sono stati specificati obblighi e sanzioni in materia di antiriciclaggio, delegando il Ministero dell'Economia e delle Finanze a emanare il regolamento di attuazione delle vigenti norme comunitarie.
Il 26 ottobre 2005 è stata emanata la direttiva 2005/60/CE che ha ulteriormente ampliato gli obblighi sull'antiriciclaggio previsti per gli istituti bancari e per i liberi professionisti. Inoltre, la legge 25 gennaio '06 ha delegato il Governo a recepire la richiamata direttiva, disponendo il riordino di tutta la normativa.
Con decreto n. 141 del 3 febbraio 2006 il Ministero dell'Economia, richiamando l'art. 3 co. 2 e l'art. 8 co.4 del D.Lgs. 56/04, ha confermato che ricadono nell'ambito di applicazione della nuova disciplina i professionisti che svolgono l'attività in forma individuale, associata o societaria, iscritti negli Albi:
a) dei dottori commercialisti, dei ragionieri e p.c., dei consulenti del lavoro e nel registro dei revisori contabili;
b) dei notai e degli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di opere riguardanti:
1- il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.
Identici adempimenti sono previsti per le società di revisione iscritte ex art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52, all'albo speciale.
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Proprio sul D.M. 141/06 è necessario soffermare l'attenzione evidenziando che, escludendo l'art. 1 che ha solo enunciato la definizione della terminologia usata in questa materia, gli articoli dal 2 al 13 mettono in evidenza tre aspetti fondamentali per l'attività quotidiana di ogni professionista e cioè gli obblighi
1. di identificazione
2. di registrazione
3. di segnalazione delle operazioni sospette.
In questa fase, analizzeremo schematicamente tutti e tre gli obblighi a carico dei professionisti, con riserva di approfondire più dettagliatamente gli aspetti della segnalazione delle operazioni sospette anche in considerazione dell'obbligo del segreto professionale insistente in capo al professionista.
• OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Il Consulente del Lavoro ha l'obbligo di identificare il cliente al momento dell'accettazione dell'incarico avendo cura di verificare l'identità dello stesso e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi, acquisendo i dati identificativi che provvederà a conservare nell'archivio unico.
L’operazione di identificazione dovrà prevedere la rilevazione dei dati:
1. in relazione a ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento , beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a euro 12.500 ( si tratta di azioni ritenute parte di una operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico)
2. in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile (costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust, o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta di contabilità, paghe e contributi, di esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro previdenza e assistenza)
Per un unico incarico conferito da più clienti, il consulente del lavoro ha l'obbligo di identificare tutti i committenti.
• OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CLIENTE

Il consulente del Lavoro, come gli altri professionisti e le società di revisione nei casi in cui sono tenuti a identificare i clienti, sono obbligati a registrare e conservare nell'archivio unico del professionista i dati identificativi del cliente.
L'archivio unico del consulente del lavoro deve contenere le annotazioni nel previsto registro (da conservarsi per dieci anni) che saranno trascritte entro trenta giorni dalla conoscenza delle informazioni, rispettandone l'ordine cronologico. Nello stesso termine vanno inserite le probabili modifiche dei dati identificativi. In dettaglio, le annotazioni devono contenere:
a) I dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
b) L'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
c) La data dell'avvenuta identificazione;
d) La descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale;
e) Il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.
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L'archivio del professionista potrà essere tenuto o su supporto cartaceo o con strumenti informatici.
Qualora venga usato un registro cartaceo, esso dovrà essere preventivamente numerato progressivamente e siglato pagina per pagina dal consulente del lavoro, ovvero da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero di pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma di una delle suddette persone.
L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo standards tecnici. La tenuta e la gestione può essere affidata a terzi (ad esempio: altri professionisti, società di revisione e altri), ferma restando la responsabilità dei professionisti delle società di revisione per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.
Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni acquisite sono soggette alla protezione del trattamento dei dati e al rispetto degli obblighi delle misure di sicurezza; conseguentemente, le operazioni relative agli studi associati possono essere riportate in un unico archivio purché sia possibile l'individuazione del professionista responsabile.
Le regole relative alla identificazione non si applicano per gli incarichi conferiti dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame. Si osserva, comunque, che se l'incarico risulta ancora in essere dopo dodici mesi dall'entrata in vigore della presente normativa, il professionista sarà tenuto ad adempiere ai predetti obblighi entro tale data.
• OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

I consulenti del lavoro devono segnalare, senza ritardo e in regime di riservatezza, ogni operazione ritenuta sospetta all'Ufficio Italiano Cambi non appena siano venuti a conoscenza di elementi che fanno sospettare la provenienza illecita del denaro, per non incorrere in reati di cui al vigente codice penale.
Nel fare la segnalazione, il professionista è tenuto a verificare la reale titolarità dell'operazione, qualora il proprio cliente agisca per conto di terzi e non in proprio; evitando di informare il proprio cliente, in quanto vietato.
Il professionista non sarà tenuto a eseguire la segnalazione nel caso di esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza (compresa la consulenza) in un procedimento giudiziario, nonché nei giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie dinanzi a organismi di conciliazione.
REATI CONFIGURABILI
Art. 648-bis c.p. Riciclaggio
… sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo (ossia doloso) ovvero compimento di altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale).
Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
… impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (stessa aggravante se attività professionale).
SANZIONI
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L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno di reclusione o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00.
La tardiva o omessa registrazione è punita con una multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.
CONSIDERAZIONI FINALI
Le vigenti disposizioni stabiliscono che le segnalazioni operate dal professionista non rilevano ai fini della violazione del segreto professionale.
In considerazione della precedente esposizione il Consiglio Nazionale dell'Ordine resterà impegnato sulla materia, affinché si riesca a migliorare l'interpretazione di tutte le operazioni escluse dalla prevista segnalazione, in particolare nelle materie affini a quelle tipicamente legali.
PRESTAZIONI OGGETTO DI REGISTRAZIONE PER I PROFESSIONISTI DIVERSI DAI LEGALI E DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE.
Le prestazioni oggetto di registrazione per i professionisti diversi dai legali e delle società di revisione sono contenute nell’allegato A. del provvedimento del 24 febbraio 2006 dell'Ufficio Italiano Cambi (UIC) del quale si riporta l’elenco di cui al punto A.2