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ULTIMA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 27 marzo, in prima lettura, lo schema di decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008. Tale possibilità era, infatti, offerta dalla delega contenuta nell’art. 1, della L. n. 123/2007, che prevedeva interventi integrativi e correttivi dell’esecutivo entro un anno dall’entrata in vigore della nuova disciplina. Il testo, per poter essere varato in via definitiva, necessita del parere delle Commissioni parlamentari competenti, nonché del parere delle Regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni; su di esso, inoltre, dovranno essere sentite anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. Di seguito lo schema riassuntivo delle modifiche apportate al c.d. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro: Riferimento Descrizione
Tutela dei volontari (artt. 2 e 3) La scelta è di escludere i volontari dalla equiparazione ai lavoratori. Solamente i volontari della Croce Rossa italiana, della Protezione civile e dei Vigili del fuoco sono da intendersi equiparati ai lavoratori. Agli altri volontari, anche se sottoposti all’esposizione a particolari rischi (es. biologico, se lavorano a contatto con i malati), si applicano unicamente le norme relative al lavoro autonomo (di cui all’art. 21). Si rimanda ad accordi tra il volontario e l’associazione o l’ente di servizio civile la possibilità di individuare le modalità di attuazionedella tutela. Il datore di lavoro dovrà tra l’altro eliminare o ridurre il rischio d’interferenza tra le prestazioni dei volontari e quelle degli altri lavoratori (cfr. art. 26).
Lavoratori a domicilio Si fa salva l’applicazione della L. n. 877/1973.
Lavoratori in prova (art. 4) Esclusione dei lavoratori in prova dal computo dei lavoratori ai fini della determinazione di particolari obblighi (es. numero dei RLS, autocertificazionedella valutazione dei rischi).
Presunzione di conformità delle norme tecniche e delle buone prassi (art. 2-bis) Si presume conforme alle prescrizioni di corrispondente contenuto del decreto la corretta attuazione delle: • Norme tecniche (approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, es. ISO) la cui osservanza non sia obbligatoria; • Buone prassi (soluzioni organizzative o procedurali adottate volontariamente finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sul lavoro, elaborate e raccolte da INAIL, Regioni, Organismi Paritetici, ISPESL e validate dalla Commissione art. 6).
Presunzione di conformità dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all’ art. 30 (art. 2-bis) Conferisce, altresì, presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto la certificazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi di cui all’art. 30 (che hanno peraltro efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,di cui al D. Lgs. n. 231/2001). Tale certificazione è attribuita alle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università (ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. a) e c) del D. Lgs. n. 276/2003.
Presunzione di conformità all’utilizzo di macchine marcate CE (art. 2-bis) Si presume conforme alle prescrizioni del decreto l’utilizzo di macchine marcate CE.
Assetto istituzionale (Comitato di indirizzo, Commissione consultiva, sistema informativo,enti pubblici, artt. 5-7) Viene, tra l’altro, rafforzata la Commissione consultiva permanente presso il Ministero del lavoro, che vede la presenza delle parti sociali. Tra le ulteriori competenze quella di: • Elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro; • Elaborare procedure standardizzate per la redazione del DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenza - anche previa individuazione dei casi di esclusione, qualora l’interferenza risulti irrilevante; • Fornire indicazioni per la valutazione del rischio stress lavoro correlato (cfr. art. 16, decreto correttivo); • Individuare ulteriori criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi sulla base, tra l’altro, di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti certificati (art. 15, decreto correttivo). Ruolo dell’INAIL quale soggetto erogatore di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera previo accordo Stato-Regioni.
Incentivi e misure premiali (art. 8) Anche le Regioni e le Province autonome possono finanziare progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche avanzate in materia di salute esicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli d’intesa tra le parti sociali o gli enti bilaterali e l’INAIL.
Interpello (art. 8-bis) Dell’adozione ed efficace attuazione da parte delle imprese di tali soluzioni organizzative si terrà conto ai fini della riduzione del tasso dei premi INAIL.Le risposte ai quesiti diventano criteri “vincolanti” per l’esercizio delle attività di vigilanza.
Incompatibilità tra vigilanza e consulenza(art. 9, in raccordo con art. 22) Si mantiene il divieto di svolgere attività di consulenza da parte di chi svolga personalmente compiti ispettivi, eliminandolo invece per coloro che, pur lavorandoin strutture ove vi sono uffici che hanno compiti in materia di vigilanza, non esercitano tali funzioni.
Contrasto del lavoro irregolare e non sicuro (art. 10) Si prevede, tra l’altro, la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero (oltre il 20% del lavoro impiegato) o di gravi e “plurime”(prima “reiterate”) violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (individuate nell’ allegato I). In caso di plurime violazioni gli organi di vigilanza hanno l’obbligo, e non più la mera facoltà, di procedere, alla sospensione.Si considerano plurime: • La contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo; • La ripetizione per la 2a volta in un biennio di una “stessa” grave violazione. Il datore di lavoro che non osservi il provvedimento di sospensione è, tra l’altro, sanzionato con l’arresto fino a sei mesi (come nel D. Lgs. n. 81/2008) nell’ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre con l’alternatività di arresto o ammenda (solo arresto nel D. Lgs. 81/08) nell’ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. La sospensione nell’ipotesi di lavoro irregolare non opera nei confronti dell’impresa che occupi un solo lavoratore.
Delega e obbligo di impedimento (art. 11 e 15-bis) La delega di funzioni, ammessa con precisi limiti e condizioni,non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Si afferma ora che tale obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo, di cui all’art. 30, comma 4. Si afferma, inoltre, che nei reati commessi mediante violazione delle norme di prevenzione ed igiene sul lavoro «il non impedire l’evento equivale a cagionarlo » a determinate condizioni (violazione di un obbligo derivante da una posizione di garanzia, possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento, posizione di garanzia «tassativamente istituita dalla legge [...]», evento non imputabile a determinati soggetti,tra cui i preposti ed i lavoratori, per violazione degli obblighi a loro carico).
Obblighi del datore di lavoro (art. 12 e art. 26) Spetta al datore porre il medico competente nelle condizioni di poter svolgere correttamente le proprie attività, innanzitutto inviando i lavoratori a visita medica secondo le scadenze di legge. L’obbligo di comunicazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro a fini statistici ed informativi, assenza dal lavoro di almeno un giorno, ed a fini assicurativi, assenza dal lavoro superiore a tre giorni, è nei confronti del Sistema informativo nazionale. Tali obblighi si considerano assolti con la denuncia all’INAIL ai fini assicurativi, di cui all’art. 53, d.P.R. n. 1124/1965. La comunicazione dei nominativi dei Rls non è più all’INAIL ma è al Sistema informativo nazionale e solo in caso di nuova elezione o designazione (non più annualmente). Si prevede espressamente la garanzia della presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presente sul luogo di lavoro.
Obblighi del medico competentee sorveglianza sanitaria(art. 13 e artt. 21-25) Si prevede che la cartella sanitaria e di rischio sia conservata presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro (e non, come nel D. Lgs. 81/08, in un luogo concordato tra datore di lavoro e medico competente). Alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente consegna al lavoratore solo copia della documentazione sanitaria, mentre l’originale va conservato da parte del datore di lavoro per almeno dieci anni. È abrogato l’invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio. La sorveglianza sanitaria è prevista anche quando ne venga individuata la necessità a seguito della valutazione dei rischi. La sorveglianza sanitaria potrà essere svolta dal medico competente anche “in fase preassuntiva” nonché al rientro da malattia di durata superiore ai sessantagiorni continuativi. Avverso i giudizi del medico competente, compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso all’organo di vigilanza. Come già nel D. Lgs. n. 626/1994 devono essere espressi per iscritto al lavoratore solo i giudizi di inidoneità o di idoneità parziale. In caso di inidoneità alla mansione specifica il lavoratore dovrà essere adibito, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il “trattamento” corrispondente alle mansioni di provenienza.
Appalti, interferenze e sistemadi qualificazione delle impresee dei lavoratori autonomi(artt. 14 e 15) Si specifica che in materia di appalti pubblici il DUVRI è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. Il DUVRI è un documento dinamico che va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori. La redazione del DUVRI non è necessaria nelle mere forniture di materiali, nei servizi di natura intellettuale e nei lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenze derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive. Viene migliorato il coordinamento con la disciplina degli appalti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) e specificato che i “costi per la sicurezza” sono quelli delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni. Si estende al settore privato il principio, proprio degli appalti pubblici, del divieto del ribasso dei costi della sicurezza.Una particolare disciplina è posta in alcuni casi per le P.A., o qualora il datore di lavoro non coincida con il committente (redazione da parte del soggetto che affida il contratto di un DUVRI ricognitivo standard da integrare da parte dell’esecutore prima dell’inizio dei lavori). Si prevedono ulteriori criteri per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, tra i quali l’applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi, anche in relazione agli appalti, opportunamente certificati.
Documento di valutazione dei rischi - DVR(art. 16) Nella valutazione dei rischi, oltre alle variabili di genere, età, provenienza da altri Paesi, esposizione al rischio stress lavoro correlato, si dovranno considerare anche i rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale” utilizzata. La data certa del DVR verrà attestata tramite sottoscrizione del documento da parte del RLS (o RLST), del RSPP e del datore di lavoro, secondo procedure definite dalle parti sociali. La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi ed a elaborare il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio attività (come già previsto dal D. Lgs. n. 626/1994). L’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro correlato è ulteriormente prorogato.
Modelli di Organizzazione gestione per la sicurezza(art. 18) Si conferisce alle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. a) e c) D. Lgs. n. 276/2003, la abilitazione a certificare, anche ai fini della presunzione di conformità di cui all’art. 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza.
RSPP (requisiti) (art. 19) Vengono incluse ulteriori classi di laurea (LM26 “Ingegneria della sicurezza”) ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi di formazione per Rspp e si puntualizza che l’equivalenza di altre lauree viene riconosciuta tramite decreto. L’attività formativa dovrà essere registrata nel libretto formativo del cittadino solo se concretamente disponibile in quanto attivato.
RLS e Organismi Paritetici (artt. 20, 27-30) Spetta ai lavoratori comunicare la mancata elezione del Rls al datore di lavoro, il quale dovrà darne successiva comunicazione agli organismi paritetici, di cui all’art. 51, perché questi possano procedere all’ “assegnazione” dei RLST. Viene precisato che il RLS «svolge le funzioni di cui all’art. 9, Stat. lav.». Gli organismi paritetici possono svolgere attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi per la formazione professionale e di quelli per la somministrazione di lavoro, nonché, su richiesta, rilasciare una attestazione dello svolgimento di attività e di servizi di supporto al sistema delle imprese della quale gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della programmazione della loro attività. Nel settore edile agli organismi paritetici o alle scuole edili può essere affidata anche la formazione dei preposti. La formazione dei lavoratori e dei RLS deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Tale formazione “può” essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti (art. 20, decreto correttivo). Le disponibilità del Fondo di cui all’art. 52, in misura non inferiore al 50%, passano dal sostegno e finanziamento delle attività dei RLST al sostegno delle attività degli organismi paritetici. Sono abrogate alcune fonti di finanziamento del Fondo. La definizione, tra l’altro, delle modalità di funzionamento del Fondo è prevista entro il 31 dicembre 2009.Si prevede un comitato di amministrazione del Fondo.
Sistema sanzionatorio(artt. 31-36 e artt.130-133, 135) L’apparato sanzionatorio è riformulato sulla base di alcune scelte di principio: • Riduzione del quadro complessivo dell’entità delle pene detentive e pecuniarierispetto al decreto n. 81/2008; • Mantenimento dell’ l’arresto solo per la mancata valutazione del rischio da parte delle aziende pericolose e che espongano a rischi biologici, cancerogeni mutageni, da esposizione all’amianto o atmosfere esplosive - oltre che nei casi di mancato rispetto del provvedimento di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro - (vi è tuttavia la possibilità, a determinate condizioni, di commutare l’arresto in una sanzione pecuniaria, quando siano eliminate le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato art. 132, decreto correttivo di modifica dell’art. 302, D. Lgs. n. 81/2008); • La prescrizione obbligatoria (di cui al D. Lgs. n. 758/94) è estesa anche ai reati puniti con la sola ammenda; analogo meccanismo è previsto per le violazioni punite con la sanzione pecuniaria amministrativa; • Tramite il potere di “disposizione” dell’organo di vigilanza è possibile trasformare la norma di buona tecnica o le buone prassi in norme cogenti; • E' previsto un meccanismo di rivalutazione automatica delle sanzioni all’inflazione sulla base dell’indice Istat (art. 135, decreto correttivo); • E' dubbia la sussistenza della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa delle imprese in caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 129).