In riferimento al D.lsg. 231/2007 e con particolare attenzione all’art. 49, contenente le principali disposizioni in materia di antiriciclaggio, il legislatore vuole tracciare il percorso delle somme portate dagli assegni e vuole impedire che non siano riconoscibili i soggetti che dispongono dei titoli. Questo principio spiega perché il regime di circolazione degli assegni deve essere ristretto e perché, anche dove è ammessa la circolazione, devono essere chiaramente identificabili i soggetti nelle cui mani transita il titolo (e quindi il denaro).
Le principali disposizioni prevedono:
?? Divieto di pagamento in contanti per somme superiori a € 5.000 - anche quando il valore dell’operazione se frazionata supera la soglia - (precedentemente il limite era di € 12.500).
Sono previsti limiti, anche per i pagamenti effettuati tramite il circuito dei “money transfer”. Le somme inviate non potranno superare i 2.000 euro (ma il tetto non vale per quelle ricevute), con un massimo di 5.000 euro in sette giorni (si cumuleranno invii dello stesso soggetto fino alla soglia). Sopra i 5.000 euro, nessun trasferimento sarà possibile;
?? Assegni (bancari o postali) di importo pari o superiore a 5.000 euro possono essere emessi solo con la clausola “non trasferibile” e devono indicare il nome o la ragione/denominazione sociale del beneficiario.
Lo sbarramento non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità, in quanto l’assegno sbarrato può continuare a circolare mediante girata (informativa del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili n. 10/2008).
N.B. Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l’indicazione del nome o della ragione/denominazione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità, pur essendo irregolari dal punto di vista dell’antiriciclaggio, continueranno a poter essere pagati dalle banche e Poste italiane S.p.a..
Gli intermediari avranno, però, l’obbligo per queste ultime di comunicare l’irregolarità dell’assegno al Ministero.
Quindi a partire dal 30 aprile, di regola, tutti i libretti degli assegni saranno muniti della dicitura “non trasferibile” e per chi vorrà averli senza questa dicitura dovrà fare richiesta scritta alla banca/posta ed usarli a due condizioni:
1. non superare l’importo di 5.000 euro,
2. pagare un’imposta di bollo - di 1,50 per ogni assegno - che le banche e le poste - in base alla circolare n. 18/E del 7 marzo 2008 - verseranno all’Erario bimestralmente.
Per i carnet di assegni consegnati alla clientela precedentemente all’entrata in vigore del decreto 231/2007 ed utilizzati successivamente al 29 aprile 2008 non è dovuta l’imposta di bollo. Essi potranno essere utilizzati fino al loro esaurimento nei nuovi limiti della legge e cioè:
- forma libera per importi inferiori a 5.000 euro ma con l’indicazione del codice fiscale del girante;
- apposizione di clausola di non trasferibilità ed indicazione del nome o ragione/denominazione sociale del beneficiario per importi pari o superiori a 5.000 euro.
Gli assegni emessi prima del 30 aprile ’08 con un importo inferiore a 5.000 euro e presentati all’incasso dopo questa data si considerano regolari, quindi, per chi dovrà riscuoterli non cambierà nulla: potranno essere regolarmente incassati. Per essi non si pagherà l’imposta di bollo di 1,50 euro.
Dovranno, però seguire tutte le altre regole antiriciclaggio in vigore dal 30 aprile.
?? Assegni all’ordine del traente (quelli emessi “a me medesimo” - “a m. m.” - “a me stesso” -) potranno invece superare i 5.000 euro e non riportare la clausola “non trasferibile” dato che solo quest’ultimo potrà negoziarli.
N.B. Gli assegni all’ordine del traente e poi girati a terzi (e non ad un intermediario per l’incasso) saranno pagati in quanto l’operazione è civilisticamente valida ma sarà oggetto di segnalazione al Ministero.
?? Gli assegni “liberi” (senza vincoli di trasferibilità) di importo inferiore a 5.000 euro, in particolare, in ogni girata, dovranno riportare il codice fiscale del soggetto che la effettua e nel caso in cui il girante sia una società occorre indicare il codice fiscale di quest’ultima e non quello del legale rappresentante che firma ed esegue l’operazione.
L’indicazione è obbligatoria anche se si usano moduli già in circolazione. Sui nuovi sarà previsti uno spazio ad hoc.
In mancanza del codice fiscale, la girata sarà nulla e inficerà anche quelle che seguono.
La nullità colpisce sia le girate senza codice fiscale sia quelle con codice fiscale palesemente errato.
La violazione di questa norma imperativa comporterà il mancato pagamento dell’assegno.
In altre parole, se si dimentica di indicare il codice fiscale o lo si appone sbagliato la girata è nulla e l’assegno non si potrà incassare.
Per esempio, se A gira a B un assegno da 4.000 euro e B lo gira a C e tutti inseriscono il codice fiscale nelle girate, C potrà incassare l’assegno regolarmente.
Ma se B dimenticasse il codice fiscale, C si vedrebbe rifiutare (anche in caso di errore nella sequenza) dalla banca o dall’ufficio postale il pagamento. C dovrà così ritornare da B e farsi regolarizzare l’assegno con il proprio codice fiscale.
Un’operazione che diventa più complicata se per esempio, in presenza di sette girate, il codice fiscale mancasse sulla quinta; in questo caso, l’ultimo giratario, per incassare l’assegno dovrebbe risalire la catena delle girate.
Il richiedente potrà ottenere, su richiesta scritta, assegni bancari, postali, circolari e vaglia postali o cambiari liberamente trasferibili solo per importi inferiori a 5.000 euro. Chi richiede questi titoli, dovrà corrispondere un’imposta di bollo pari ad 1,50 euro per ogni modulo.
Imposta di bollo che si aggiunge a quella che già è dovuta sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative ai depositi titoli ai sensi dell’art. 13 della tariffa allegata al D.p.r. n. 642/1972.
N.B. Per modulo si deve intendere il singolo assegno e non il carnet nella sua interezza.
?? Le cambiali e i pagherò (vaglia cambiari ordinari) - strumenti di credito e non mezzi di pagamento - sono esclusi dalla nuova imposta di bollo di 1,50 euro prevista, invece, per gli assegni bancari, postali circolari e per i vaglia postali o cambiari speciali (quelli emessi dalla Banca d’Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia);
?? I libretti bancari e postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 5.000. Per ridurre il saldo sotto la soglia o estinguere il libretto oppure trasformarlo in libretto nominativo si concede una moratoria: c’è tempo fino al 30 giugno 2009.
Occhio, poi, alle sanzioni, che possono essere davvero salate!
La mancata indicazione della clausola “non trasferibile” per gli assegni da € 5.000 può comportare sanzioni amministrative dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
Il responsabile della Direzione antiriciclaggio del Ministero dell’Economia, Giuseppe Maresca, ha però chiarito che la sanzione per un mero errore matematico sarà vicina all’1%, quelle verso il 40% dell’importo si applicano nei casi di veri e propri atti criminali e non per la distrazione di un cittadino. Quindi, in caso di girata non consentita, le banche o le poste comunicheranno al Ministero l’infrazione ma potranno pagare il titolo in presenza di girate regolari.
Conto salato anche per chi non regolarizza gli importi dei libretti al portatore: sanzioni dal 10 al 20% del saldo del libretto. Se al 30 giugno del 2009 il saldo risulterà da 5.000 euro si potrà incorrere in una multa che va dal 20 al 40% del saldo.
La casistica Caso Disciplina Note
Emissione di assegni bancari, postali e circolari in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro Lecito
Emissioni di assegni bancari, postali e circolari in forma libera per importi pari o superiori a 5.000 euro Illecito
Assegni liberi emessi, per importi inferiori a 12.500 euro, ante 30 aprile 2008 ed incassati dopo Lecito
Assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a 5.000 euro senza l'indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità Nonostante l'irregolarità Saranno pagati Irregolarità dell'assegno comunicata al Ministero dell'economia
Utilizzo di carnet di assegni già in possesso della clientela Si, anche dopo il 29 aprile 2008 Utilizzo consentito nei limiti indicati
Assegni emessi all'ordine del traente Non è richiesta l'indicazione del codice fiscale del traente
Assegni all'ordine del traente di importo superiori a 5.000 euro Lecito
Assegni all'ordine del traente ("a me medesimo") e poi girati a terzi (e non a un istituto per l'incasso) Saranno pagati Irregolarità dell'assegno comunicata al Ministero dell'economia
Girata (se ammessa) A partire dal 30/04/2008 è sempre dovuta l'indicazione del codice fiscale del girante (anche se si utilizzano moduli di assegno rilasciati prima di tale data) In mancanza la girata è nulla assegno non pagato
Girata (se ammessa) con codice fiscale manifestamente errato È nulla Assegno non pagato
- D.lsg. 231/2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" - “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore” -.
1. È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g).
17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.
18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.
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